Art. 3.
(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili).

      1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e del lavoro autonomo delle persone disabili, di seguito denominato «Fondo», per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.